La consulenza tecnica dello psicologo è sempre più centrale, oggi, nella valutazione, a scopo risarcitorio, degli aspetti psichici del danno biologico.
Negli ultimi decenni, in Italia, la tutela dei diritti
inviolabili dell’uomo ha ricevuto importanti riconoscimenti in dottrina e in
giurisprudenza. Dalle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte
Costituzionale (Corte Cost. sent. n. 184/1986, Cassazione Civile sent. n. 8827
e 8828 del 2003), emerge chiaramente come il diritto alla salute fisica e
psichica e quello alla piena realizzazione della persona, nei vari ambiti in
cui la vita si esplica, siano irrinunciabili.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986 ha
riconosciuto la risarcibilità del danno biologico, inteso come lesione
alla somma di funzioni non solo biologiche, ma anche socio-culturali ed
estetiche; tale concetto comprende anche il danno psichico, con le
ricadute negative che da esso possono derivare sui molteplici aspetti della
persona.
La giurisprudenza ha posto quindi l’attenzione sulla necessità
che all’interno dell’accertamento medico-legale del danno biologico non
si trascuri la componente psichica, richiamando all’esigenza di valutare
oltre alla sussistenza di danni biologici di tipo fisico anche eventuali
lesioni riconoscibili in quanto manifestazioni psicopatologiche clinicamente
significative, rilevabili con un adeguato esame diagnostico.
Inoltre, in seguito alle sentenze delle Sezioni Unite della
Cassazione sul danno esistenziale (n. 26972 e n. 26973 del 2008), ogni pregiudizio
a carattere esistenziale relativo agli aspetti dinamico-relazionali della
vita del danneggiato, personali e soggettivi non comuni a tutti, dovrà essere
accertato in termini psicologico-legali e non medico-legali. Infatti, la
Cassazione afferma che il danno non patrimoniale, anche quando sia
determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce
danno conseguenza e che deve essere allegato e provato. A questo punto assumono
ancora di più rilevanza le allegazioni, gli accertamenti medico-legali e quelli
psicologico-forensi, sulla base
dei quali il giudice possa accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio
allegato.
Sempre più si pone, pertanto, in rilievo, la centralità della consulenza
tecnica dello psicologo per l’accertamento del danno psichico e per la valutazione
dell’incidenza di tale danno sulla validità totale della persona che ha subito
la lesione.
Lo psicologo chiamato a valutare l’eventuale presenza di un danno psichico
deve redigere una relazione
tecnica a
corredo della documentazione indispensabile in sede risarcitoria, che integri
la valutazione medico-legale.
In cosa consiste la valutazione
Lo psicologo, attraverso il colloquio clinico e la
somministrazione di test psicodiagnostici, valuta:
- l’esistenza (o meno) del danno biologico di natura psichica;
- la diagnosi del tipo di danno dal punto di vista clinico;
- il nesso causale (o meno) tra evento scatenante e conseguenze e la qualifica di tale nesso (causale o concausale);
- la dimensione temporale: cioè se si tratti di un danno temporaneo e/o permanente;
- l’entità del danno subito e la sua espressione in termini quantitativi, riferita ad una percentuale di invalidità riportata dal soggetto rispetto ad un totale ideale di 100% di salute psichica, in modo da dare un parametro sul quale calcolare la liquidazione;
- la situazione del soggetto in termini qualitativi, in modo da dare al giudice una cornice più ampia che gli permetta, qualora adotti un sistema liquidatorio a punti flessibili o equitativo, di prendere in considerazione in modo più specifico ed adeguato il singolo caso;
- l’esclusione di una simulazione;
- la relazione tra danno subito ed altre eventuali voci di risarcimento (danno alla capacità lavorativa specifica, ecc.) e riferimento esplicito alla eventuale necessità e utilità di cure psicoterapeutiche da considerare ai fini del danno emergente;
- la presenza di un eventuale danno non patrimoniale con pregiudizio esistenziale e relativa quantificazione.
A conclusione della valutazione lo psicologo redige un’accurata
relazione in cui vengono affrontati i seguenti punti:
- Incarico e quesito: a che titolo si è stati incaricati e da chi, dati del soggetto sottoposto a valutazione;
- Calendario delle operazioni: calendario dei colloqui e dei test
- Evento e analisi della documentazione: riassunto dell’evento, esame degli atti e dell’eventuale documentazione clinica;
- Fase clinico-diagnostica: anamnesi, sintomatologia lamentata e atteggiamento durante la valutazione, esposizione dei dati clinici emersi dai colloqui e dai test, diagnosi in termini clinici;
- Valutazione del danno: traduzione delle valutazioni cliniche rispetto ai punti chiave da analizzare, esistenza del danno, nesso causale, dimensione temporale, esclusione di simulazione;
- Conclusioni e quantificazione: entità del danno e quantificazione.
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Dott.ssa Suhail Zonza
Psicologa Psicoterapeuta
Esperta in Psicologia Giuridica e Psicodiagnosi