martedì 15 novembre 2016

I Bisogni Educativi Speciali (BES): domande e risposte



Un recente lavoro pubblicato dall’Ordine Nazionale degli Psicologi* chiarisce molto bene alcuni dubbi ricorrenti riguardanti i Dsa e gli altri Bes. Eccone un estratto rielaborato e sintetizzato.


Che cos’è il Bisogno Educativo Speciale?
I Bisogni Educativi Speciali sono rappresentati da quella particolari esigenze educative che possono manifestare gli alunni, anche solo per determinati periodi (per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici) e che richiedono una risposta adeguata e personalizzata da parte della scuola.

I Bes si dividono in tre grandi sottocategorie:
1.   Disabilità (tutelati dalla L. 104/92)
2.   Disturbi evolutivi specifici (DSA, disturbi del linguaggio, ADHD, etc.)
3.   Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale


Esiste la diagnosi di BES?
No. Il termine BES non indica un’etichetta diagnostica perché si tratta di una definizione pedagogica e non clinica pertanto non esiste la diagnosi di BES.
Alcuni BES possono però avere una diagnosi come nel caso dei DSA e dei Disturbi di Linguaggio che rientrano nei BES ma sono dei disturbi per cui riportano un codice nosografico stabilito dai manuali di riferimento (DSM V o ICD 10).

Quale tutela normativa per i BES?
I BES sono tutelati dalla Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 e le successive circolari ministeriali. Tale normativa estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.

Quali aiuti per i BES?
La direttiva Ministeriale sopracitata prevede per i BES tutte le misure di intervento previste per i DSA (Piano Didattico Personalizzato, strumenti compensativi, misure dispensative, etc.)

La stesura del PDP è obbligatoria per tutti gli alunni con BES?
No, l’obbligatorietà vale solo nei casi di BES che rientrano nei DSA (L. 170/2010) o nelle disabilità (L. 104/92), mentre può essere deciso autonomamente dalla scuola in caso di altre problematiche. In ogni caso in presenza di difficoltà di apprendimento la scuola deve farsi carico di personalizzare il percorso di apprendimento scolastico a prescindere dalla sua formalizzazione.

Per gli alunni con BES è necessaria la certificazione?
No, dipende dal tipo di difficoltà che dà luogo al BES:
·      Per gli alunni che richiedono il diritto dell’attivazione della L. 104/92 (disabilità) o della l. 170/2010 (DSA) è necessaria la certificazione;
·      Per gli alunni che presentano disturbi clinici che non richiedono l’attivazione né della L. 104/92 né della l. 170/2010 ma che rientrano nelle classificazioni diagnostiche nosografiche di riferimento (DSM V, ICD 10) è utile presentare una diagnosi con profilo funzionale;
·      Per gli alunni che non rientrano nelle due categorie precedenti (es: svantaggio linguistico, difficoltà di apprendimento…) non è necessaria una certificazione né una diagnosi; nel caso in cui l’alunno abbia effettuato una valutazione è comunque utile consegnare la documentazione.

A chi spetta decidere come attuare a scuola la normativa sui BES?
Decide la scuola stessa. I BES comprendono situazione differenti non sempre riconducibili ad una diagnosi. È sempre la scuola che decide quali misure applicare e come formalizzarle dopo aver valutato anche eventuali relazioni cliniche.
Quindi indipendentemente dalle diagnosi o certificazioni, la scuola deve farsi carico delle difficoltà dell’alunno.

Uno studente con BES può avere l’insegnante di sostegno?
Solo se rientra nei casi tutelati dalla Legge 104/92.

*Fonte: Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “I DSA e gli altri BES” Indicazioni per la pratica professionale, 2016.



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