Un recente lavoro pubblicato dall’Ordine Nazionale degli
Psicologi* chiarisce molto bene alcuni dubbi ricorrenti riguardanti i Dsa e gli
altri Bes. Eccone un estratto rielaborato e sintetizzato.
Che cos’è il Bisogno Educativo
Speciale?
I Bisogni
Educativi Speciali sono rappresentati da quella particolari esigenze educative
che possono manifestare gli alunni, anche solo per determinati periodi (per
motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici) e che richiedono una
risposta adeguata e personalizzata da parte della scuola.
I Bes si
dividono in tre grandi sottocategorie:
1.
Disabilità (tutelati
dalla L. 104/92)
2.
Disturbi
evolutivi specifici (DSA, disturbi del linguaggio, ADHD, etc.)
3.
Svantaggio
socioeconomico, linguistico, culturale
Esiste la
diagnosi di BES?
No. Il termine BES non indica un’etichetta
diagnostica perché si tratta di una definizione pedagogica e non clinica pertanto
non esiste la diagnosi di BES.
Alcuni BES possono però avere una diagnosi come nel
caso dei DSA e dei Disturbi di Linguaggio che rientrano nei BES ma sono dei
disturbi per cui riportano un codice nosografico stabilito dai manuali di
riferimento (DSM V o ICD 10).
Quale
tutela normativa per i BES?
I BES sono tutelati dalla Direttiva Ministeriale
del 27 Dicembre 2012 e le successive circolari ministeriali. Tale normativa
estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.
Quali
aiuti per i BES?
La direttiva Ministeriale sopracitata prevede per i
BES tutte le misure di intervento previste per i DSA (Piano Didattico
Personalizzato, strumenti compensativi, misure dispensative, etc.)
La
stesura del PDP è obbligatoria per tutti gli alunni con BES?
No, l’obbligatorietà vale solo nei casi di BES che
rientrano nei DSA (L. 170/2010) o nelle disabilità (L. 104/92), mentre può
essere deciso autonomamente dalla scuola in caso di altre problematiche. In
ogni caso in presenza di difficoltà di apprendimento la scuola deve farsi
carico di personalizzare il percorso di apprendimento scolastico a prescindere
dalla sua formalizzazione.
Per gli
alunni con BES è necessaria la certificazione?
No, dipende dal tipo di difficoltà che dà luogo al
BES:
·
Per gli alunni
che richiedono il diritto dell’attivazione della L. 104/92 (disabilità) o della
l. 170/2010 (DSA) è necessaria la certificazione;
·
Per gli alunni
che presentano disturbi clinici che non richiedono l’attivazione né della L.
104/92 né della l. 170/2010 ma che rientrano nelle classificazioni diagnostiche
nosografiche di riferimento (DSM V, ICD 10) è utile presentare una diagnosi con
profilo funzionale;
·
Per gli alunni
che non rientrano nelle due categorie precedenti (es: svantaggio linguistico,
difficoltà di apprendimento…) non è necessaria una certificazione né una
diagnosi; nel caso in cui l’alunno abbia effettuato una valutazione è comunque
utile consegnare la documentazione.
A chi
spetta decidere come attuare a scuola la normativa sui BES?
Decide la scuola stessa. I BES comprendono
situazione differenti non sempre riconducibili ad una diagnosi. È sempre la
scuola che decide quali misure applicare e come formalizzarle dopo aver
valutato anche eventuali relazioni cliniche.
Quindi indipendentemente dalle diagnosi o
certificazioni, la scuola deve farsi carico delle difficoltà dell’alunno.
Uno
studente con BES può avere l’insegnante di sostegno?
Solo se rientra nei casi tutelati dalla Legge 104/92.
*Fonte:
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “I DSA e gli altri BES” Indicazioni per la
pratica professionale, 2016.
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